Art. 6 — Sanzioni in materia di controlli
Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, indicati all'articolo 5, comma 1, che non consente agli esperti della Commissione delle Comunita' europee, alle autorita' competenti e agli organismi di controllo, riconosciuti dall'autorita' competente ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, l'accesso ai propri locali e a tutta la documentazione, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1825/2000, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro.
Testo vigente dal 2 marzo 2004
