Art. 55 — Procedura di attuazione ed entrata in vigore

A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

  • a)sono istituiti: - il ministero dell'economia e delle finanze, - il ministero delle attivita' produttive, - il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, - il ministero delle infrastrutture e dei trasporti - il ministero del lavoro e delle politiche sociali, - il ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - il Ministero della salute.
  • b)sono soppressi: - il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, - il ministero delle finanze, - il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, - il ministero del commercio con l'estero, - il dipartimento per il turismo della presidenza del Consiglio dei ministri, - il ministero dell'ambiente, - il ministero dei lavori pubblici, - il ministero dei trasporti e della navigazione, - il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri, - il ministero del lavoro e della previdenza sociale, - il ministero della sanita', - il dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, - il ministero della pubblica istruzione, - il ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ministro e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia e il ministro e il ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione di ministro delle politiche agricole e forestali e ministero delle politiche agricole e forestali. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si puo' provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformita' con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo. Sono, comunque, fatti salvi i regolamenti di organizzazione gia' adottati ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e della legge 3 aprile 1997, n. 94. Le disposizioni contenute all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata al comma 1. Salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operativita' delle disposizioni del presente decreto e' distribuita, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, puo', con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri. Al riordino del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po si provvede, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con i decreti previsti dall'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.59. A far data dal 1 gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36)). All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole "per le amministrazioni e le aziende autonome" sono sostituite dalle parole "per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome".

Testo vigente dal 29 febbraio 2004

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 498/2002

    Questione inammissibile
    28 novembre 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165; del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; dell'art. 6, commi 2, 5 e 7, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449; del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454; dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sollevata, in riferimento agli artt. 70, 76, 95, 117, 118 e 119 della Costituzione e alle norme in materia di agricoltura contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale, sotto il profilo del riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni nella materia dell'agricoltura e dei limiti della funzione statale di indirizzo e coordinamento. Infatti la questione - già sollevata e riproposta alla stregua delle modifiche intervenute nel complessivo quadro costituzionale di riferimento, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - è prospettata con motivazione carente e puramente assertiva, nonché per taluni rilievi, apodittica e ipotetica. - V. citata ordinanza di restituzione degli atti della medesima questione, n. 382/2001. - In tema di motivazione 'per relationem' ad altro provvedimento, anche se dello stesso giudice e anche se già sottoposto al controllo della Corte costituzionale, v. citate ordinanza n. 232/2000, sentenze n. 117/1974 e n. 310/2000.

    Art. 33 Riforma dell'organizzazione del Governo · Art. 34 Riforma dell'organizzazione del Governo · Art. 55 Riforma dell'organizzazione del Governo · Art. 78 Riforma dell'organizzazione del Governo

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 382/2001

    Altra decisione
    6 dicembre 2001

    Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34, 55, comma 6, e 78 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, dell’art. 6, commi 2, 5 e 7, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e dell’art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, concernente l’assetto e i compiti del nuovo Ministero per le politiche agricole e forestali, sollevata per contrasto con la legge di delegazione n. 59 del 1997, e per violazione del riparto costituzionale delle competenze tra Stato e regioni nella materia dell’agricoltura nonché dei limiti della funzione statale di indirizzo e coordinamento. Infatti successivamente all’emanazione dell’ordinanza di rimessione, è stata promulgata ed è entrata in vigore (l’8 novembre 2001) la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, i cui artt. 3, 4 e 5, in particolare, hanno sostituito gli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, invocati, tra altri, come parametri nel giudizio di costituzionalità delle disposizioni denunciate. - v. da ultimo, ordinanze n. 203/2001 e n. 71/2001. M.F.

    Art. 33 Riforma dell'organizzazione del Governo · Art. 34 Riforma dell'organizzazione del Governo · Art. 55 Riforma dell'organizzazione del Governo · Art. 78 Riforma dell'organizzazione del Governo

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 29 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 2002 al 29 febbraio 2004. 51 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… del presente decreto legislativo il ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. tolto: Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997 aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2004, N. 36. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-30;300~art55 · fonte del testo

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