L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:
- 1)Ministero dell'interno;
- 2)Ministero della giustizia;
- 3)Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4)Ministero delle attivita' produttive;
- 5)Ministero delle politiche agricole e forestali;
- 6)Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- 7)Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 8)Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 9)Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. (( 10) Ministero della salute.)) 2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:
- 1)Ministero degli affari esteri;
- 2)Ministero della difesa;
- 3)Ministero delle comunicazioni; 4)((...)) 5)Ministero per i beni e le attivita' culturali.".
Testo vigente dal 7 agosto 2001
