Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente: "1. I Ministeri sono i seguenti:
- 1)Ministero degli affari esteri;
- 2)Ministero dell'interno;
- 3)Ministero della giustizia;
- 4)Ministero della difesa;
- 5)Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6)Ministero delle attivita' produttive;
- 7)Ministero delle comunicazioni;
- 8)Ministero delle politiche agricole e forestali;
- 9)Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- 10)Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 11)Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 12)(( Ministero della salute));
- 13)Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
- 14)Ministero per i beni e le attivita' culturali.".
Testo vigente dal 7 agosto 2001
