Art. 26 — Disposizioni di coordinamento
In conseguenza dell'attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e dell'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al personale trasferito alle regioni e' garantito il trattamento giuridico ed economico spettante a seguito dell'applicazione del presente decreto. Tale personale e' escluso dal novero dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
Testo vigente dal 30 aprile 2001
