Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri
Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297
Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78
- Aggiornato al
- 9 ottobre 2010
- Articoli
- 35
- Versioni storiche
- 74
Capo I — Disposizioni generaliartt. 1-3
Capo II — Compiti militariartt. 4-11abrogato
- Art. 4Difesa della Patria, salvaguardia delle istituzioni e tutela del bene della collettività nazionaleabrogato
- Art. 5Partecipazione ad operazioni militari in Italia ed all'esteroabrogato
- Art. 6Funzioni di polizia militareabrogato
- Art. 7Assolvimento dei compiti militariabrogato
- Art. 8Funzioni di sicurezza militareabrogato
- Art. 9Funzioni di polizia giudiziaria militareabrogato
- Art. 10Concorso alla mobilitazioneabrogato
- Art. 11Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche, consolari e degli uffici degli addetti militari all'esteroabrogato
Capo III — Ordinamentoartt. 12-18
- Art. 12Articolazioneabrogato
- Art. 13Comando generaleabrogato
- Art. 14Organizzazione addestrativaabrogato
- Art. 15Organizzazione territorialeabrogato
- Art. 16Speciali compiti d'istituto. L'Arma dei carabinieri, oltre ai compiti individuati nell'articolo 3 e ai compiti stabiliti dal codice dell'ordinamento militare, assolve, nel rispetto delle dipendenze funzionali previste dalle relative discipline di settore, anche quelli connessi con: a) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamità; b) la tutela dell'ambiente; c) la tutela del patrimonio culturale; d) la tutela del lavoro; e) l'osservanza delle norme comunitarie e alimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento; f) la repressione del falso nummario; g) le esigenze del Ministero degli affari esteri; h) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 830 del codice dell'ordinamento militare; i) la tutela della salute; l) l'espletamento e il coordinamento delle attività d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche
- Art. 17Reparti e unità per esigenze specificheabrogato
- Art. 18Procedure per l'istituzione e la soppressione di repartiabrogato
Capo IV — Personale e attribuzioniartt. 19-27abrogato
- Art. 19Ruoli e gradi del personaleabrogato
- Art. 20Comandante generale dell'Arma dei carabinieriabrogato
- Art. 21Attribuzioni del generale in campo operativo, addestrativo e tecnico logisticoabrogato
- Art. 22Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiegoabrogato
- Art. 23Attribuzioni del Comandante generale in campo finanziario e amministrativoabrogato
- Art. 24Attribuzioni del Comandante generale in campo internazionaleabrogato
- Art. 25Vice comandante generaleabrogato
- Art. 26Generali di corpo d'armataabrogato
- Art. 27Altri ufficialiabrogato
