Art. 16 — Speciali compiti d'istituto. L'Arma dei carabinieri, oltre ai compiti individuati nell'articolo 3 e ai compiti stabiliti dal codice dell'ordinamento militare, assolve, nel rispetto delle dipendenze funzionali previste dalle relative discipline di settore, anche quelli connessi con: a) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamità; b) la tutela dell'ambiente; c) la tutela del patrimonio culturale; d) la tutela del lavoro; e) l'osservanza delle norme comunitarie e alimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento; f) la repressione del falso nummario; g) le esigenze del Ministero degli affari esteri; h) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 830 del codice dell'ordinamento militare; i) la tutela della salute; l) l'espletamento e il coordinamento delle attività d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche

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Testo vigente dal 9 ottobre 2010

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Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 2002 al 9 ottobre 2010. 260 parole tolte in 14 capoversi.

tolto: L'organizzazione mobile e speciale comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attivita' di elevata specializzazione, ad integrazione, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in:

tolto: a) comando unita' mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti;

tolto: b) comandi di divisione, retti da generale di divisione, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze, che, secondo le disposizioni vigenti, assolvono, in particolare, compiti connessi con:

tolto: 1) la partecipazione alle operazioni militari di cui all'articolo 5 e le esigenze di carattere militare, sulla base delle direttive e dei rapporti di dipendenza operativi stabiliti dal Capo di Stato Maggiore della difesa e, limitatamente al concorso alla difesa integrata del territorio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a);

tolto: 2) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamita';

tolto: 3) la tutela dell'ambiente;

tolto: 4) la tutela del patrimonio culturale;

tolto: 5) la tutela del lavoro;

Mostra gli altri 6 capoversi cambiati

tolto: 6) l'osservanza delle norme comunitarie ed agroalimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento;

tolto: 7) la repressione del falso nummario;

tolto: 8) le esigenze del Ministero per gli affari esteri;

tolto: 9) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi della legge 26 gennaio 1982, n. 21;

tolto: 10) la tutela della salute;

tolto: 11) l'espletamento ed il coordinamento di attivita' d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;297~art16 · fonte del testo