Art. 31 — Ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 2000 al 9 ottobre 2010. 222 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Gli atti di coraggio compiuti in attivita' militari non belliche svolte dall'Arma dei carabinieri diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuare le conseguenze, nonche' le imprese e gli studi volti allo sviluppo ed al progresso dell'Arma dei carabinieri ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro all'Arma dei carabinieri sono premiati con le seguenti ricompense:
tolto: a) ricompense al valore:
tolto: 1) medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri;
tolto: 2) medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri;
tolto: 3) medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri;
tolto: b) ricompense al merito per imprese, studi ed azioni caratterizzate da somma perizia:
tolto: 1) croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri;
tolto: 2) croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri;
tolto: 3) croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri. Le ricompense al valore dell'Arma dei carabinieri sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. Le ricompense al merito dell'Arma dei carabinieri sono concesse dal Ministro della difesa. I requisiti, le modalita' di attribuzione, le caratteristiche delle decorazioni, le autorita' competenti a formulare le proposte di conferimento, la composizione della commissione presieduta dal Comandante generale dell'Arma per l'espressione del parere sulla concessione, sono determinati con regolamento del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;297~art31 · fonte del testo
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