Capo III – Ordinamento
- Art. 12 — Articolazione
- Art. 13 — Comando generale
- Art. 14 — Organizzazione addestrativa
- Art. 15 — Organizzazione territoriale
- Art. 16 — Speciali compiti d'istituto. L'Arma dei carabinieri, oltre ai compiti individuati nell'articolo 3 e ai compiti stabiliti dal codice dell'ordinamento militare, assolve, nel rispetto delle dipendenze funzionali previste dalle relative discipline di settore, anche quelli connessi con: a) i servizi di ordine pubblico e soccorso in caso di pubbliche calamità; b) la tutela dell'ambiente; c) la tutela del patrimonio culturale; d) la tutela del lavoro; e) l'osservanza delle norme comunitarie e alimentari, ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e relativo regolamento; f) la repressione del falso nummario; g) le esigenze del Ministero degli affari esteri; h) le esigenze della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 830 del codice dell'ordinamento militare; i) la tutela della salute; l) l'espletamento e il coordinamento delle attività d'indagine specialistiche, tecniche o scientifiche
- Art. 17 — Reparti e unità per esigenze specifiche
- Art. 18 — Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti