Art. 22 — Attribuzioni del Comandante generale in materia di reclutamento, stato, avanzamento e impiego
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 2000 al 9 ottobre 2010. 276 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Il Comandante generale:
tolto: a) propone al Capo di Stato Maggiore della Difesa le destinazioni dei generali di corpo d'armata e, per le esigenze in ambito difesa:
tolto: 1) i generali di grado non inferiore a generale di divisione da destinare agli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera s), numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556;
tolto: 2) gli ufficiali da destinare all'impiego in ambito internazionale, in incarichi interforze ed in altri dicasteri;
tolto: b) determina le destinazioni degli ufficiali dipendenti, previo nulla osta del Ministro dell'interno per quelli trasferiti da o per l'organizzazione territoriale e gli organismi interforze di polizia, dandone preventiva comunicazione al Capo di Stato Maggiore della Difesa per i generali di divisione e di brigata;
tolto: c) e' presidente della commissione superiore e vice presidente della commissione di vertice per l'avanzamento degli ufficiali dei carabinieri;
tolto: d) indica al Capo di Stato Maggiore della Difesa gli ufficiali generali da proporre al Ministro della difesa quali componenti delle commissioni di vertice e superiore d'avanzamento;
tolto: e) propone al Ministro della difesa gli ufficiali da designare quali componenti della commissione ordinaria d'avanzamento;
tolto: f) e' presidente della commissione per l'espressione del parere sulla concessione delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri;
tolto: g) puo' ordinare direttamente l'inchiesta formale nei confronti del personale dipendente;
tolto: h) designa i componenti del consiglio di disciplina per il personale nei cui confronti abbia ordinato l'inchiesta di cui alla lettera g). Restano ferme le altre competenze ed attribuzioni del Comandante generale in materia di impiego, reclutamento, stato, avanzamento e disciplina del personale, ai sensi delle disposizioni in vigore.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;297~art22 · fonte del testo
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