Art. 14 — Organizzazione addestrativa
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 2000 al 9 ottobre 2010. 195 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'organizzazione addestrativa provvede, secondo gli obiettivi definiti dal Comando generale, alla formazione, all'aggiornamento ed alla specializzazione del personale dell'Arma dei carabinieri. Essa comprende:
tolto: a) comando delle scuole dell'Arma dei carabinieri, retto da generale di corpo d'armata che assicura univocita' di indirizzo addestrativo e didattico, perseguendo l'elevazione del livello professionale del personale ed esercita il comando sugli istituti d'istruzione dell'Arma dei carabinieri;
tolto: b) scuola ufficiali, deputata a conferire agli.ufficiali la preparazione militare, professionale e culturale per assolvere le funzioni direttive e dirigenziali connesse con l'attivita' istituzionale;
tolto: c) scuola marescialli, scuola brigadieri e scuole carabinieri preposte alla preparazione militare, professionale e culturale del personale dei rispettivi ruoli per l'espletamento delle funzioni loro devolute dalla vigente normativa;
tolto: d) istituti e centri di perfezionamento e specializzazione. E' istituita, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, l'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. L'organizzazione e il funzionamento dell'Accademia sono disciplinati con regolamento del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-10-05;297~art14 · fonte del testo
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