Art. 3 — Compiti
L'Arma dei carabinieri espleta i compiti previsti dal presente decreto, dal regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, nonche' da altre leggi e regolamenti vigenti. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). L'Arma, quale struttura operativa nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, provvede prioritariamente ad assicurare la continuita' del servizio d'istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamita'. Concorre inoltre a prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). Alle attivita' di raccolta delle informazioni si applicano, in quanto compatibili, i principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Testo vigente dal 9 ottobre 2010
