Art. 7 — Carni provenienti da macellazione speciale d'urgenza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1994 al 24 novembre 2007. 310 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Le carni provenienti da animali macellati d'urgenza possono essere ammesse al consumo umano solo nel territorio dell'unita' sanitaria locale ove e' avvenuta la macellazione a condizione che:
tolto: a) l'azienda di provenienza non sia sottoposta a provvedimenti di polizia veterinaria che stabiliscano il divieto di macellazione degli animali;
tolto: b) l'animale sia sottoposto ad ispezione ante mortem conformemente all'allegato I, capitolo VI, e sia stato riconosciuto atto alla macellazione;
tolto: c) l'animale sia stato abbattuto previo stordimento e dissanguato; ove necessario il veterinario ufficiale puo' derogare allo stordimento e consentire l'abbattimento con proiettile e l'eviscerazione sul posto;
tolto: d) l'animale abbattuto e dissanguato sia trasportato in un macello in condizioni igieniche soddisfacenti e il piu' rapidamente possibile; qualora l'animale macellato non possa essere trasportato entro un'ora in tale macello esso deve essere trasportato in un contenitore o con altro mezzo di trasporto in cui la temperatura sia compresa tra 0 (gradi centigradi) e 4 (gradi centigradi)C; l'eviscerazione, qualora non sia stata praticata al momento della macellazione, deve essere effettuata al piu' tardi tre ore dopo quest'ultima; qualora l'eviscerazione sia praticata sul posto i visceri devono accompagnare la carcassa fino al macello, fermo restando che i polmoni, il cuore, il fegato, i reni, la milza e i linfonodi mediastinici siano lasciati aderenti alla carcassa mediante le loro connessioni anatomiche;
tolto: e) durante il trasporto al macello siano accompagnate da un attestato del veterinario ufficiale che ha consentito la macellazione, conforme al modello stabilito dal Ministero della sanita', da cui risultino gli esiti della visita ante mortem, la corretta esecuzione del dissanguamento, l'ora della macellazione, gli eventuali trattamenti terapeutici ed altre notizie utili;
tolto: f) in attesa della destinazione finale delle carni, la carcassa non entri in contatto con carni e frattaglie destinate al consumo umano;
tolto: g) siano contrassegnate, in caso di ispezione favorevole, con il bollo sanitario le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero della sanita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-18;286~art7 · fonte del testo
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