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Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1996 al 24 novembre 2007. 828 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Gli impianti di macellazione di capacita' limitata sono quelli non in possesso dei requisiti prescritti per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 13; essi possono macellare un massimo di 600 capi bovini equivalenti (UGB) all'anno e comunque non oltre 12 UGB alla settimana. Un UGB corrisponde ad un capo bovino adulto o a due vitelli o ad un solipede o a tre suini o a sette ovicaprini. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere in possesso almeno dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato II, capitolo 1, nonche' di:

tolto: a) stalle di sosta, qualora gli animali non vengano macellati in giornata;

tolto: b) un locale per la macellazione che consenta di separare, dalla eviscerazione, le operazioni di stordimento, di dissanguamento e possibilmente anche quelle di scuoiamento; le operazioni successive allo stordimento devono essere effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso che comunque non deve entrare mai in contatto con il suolo;

tolto: c) un locale per il deposito e lo svuotamento dei visceri addominali e pelvici, suddiviso in due o piu' reparti qualora si proceda alle successive fasi di lavorazione senza l'impiego di un attrezzo meccanico in circuito chiuso conforme ai requisiti di cui all'allegato I, punto 14, lettera c);

tolto: d) una cella frigorifera per il deposito delle carni macellate fornita almeno di uno spazio isolato, dotato di un dispositivo chiudibile a chiave, riservato alle carcasse sottoposte ad analisi;

tolto: e) un locale per la spedizione, contiguo alla cella frigorifera, qualora le carni non vengano esitate totalmente in un annesso spaccio di vendita al minuto. Gli animali introdotti nel locale di macellazione devono essere immediatamente storditi e macellati; nel locale di macellazione e' vietato svuotare o pulire gli stomaci e gli intestini ed immagazzinare pelli, corna, zoccoli o setole di suini; nei locali di cui al comma 3 non sono consentite le operazioni di sezionamento. Il titolare dell'impianto deve tenere un registro ove indicare le entrate degli animali, lo scarico delle carni prodotte ed i risultati dell'autocontrollo aziendale, da comunicarsi, a richiesta, al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale. L'attivita' di macellazione deve essere concordata con il servizio veterinario che ne stabilisce l'orario; il titolare deve comunicare al veterinario ufficiale il numero e la provenienza degli animali da macellare, al fine di consentire la visita ante mortem immediatamente prima della macellazione che puo' avvenire presso l'azienda di origine ove la stessa azienda e il macello siano nel territorio di una medesima unita' sanitaria locale; la macellazione deve avvenire in presenza del veterinario ufficiale o di un ausiliario il quale deve accertarsi che siano rispettate le norme di igiene di cui all'allegato I, capitoli V, VII e VIII; qualora il veterinario ufficiale non possa essere presente all'atto della macellazione le carni possono lasciare lo stabilimento solo dopo che egli avra' proceduto all'ispezione post mortem, la quale deve aver luogo il giorno stesso della macellazione. Il veterinario ufficiale deve provvedere alla bollatura delle carni destinate al libero consumo ed alla identificazione di quelle inadatte all'alimentazione umana; il bollo deve permettere l'identificazione del macello d'origine nonche' dell'unita' sanitaria locale; le caratteristiche del bollo sono stabilite dal Ministero della sanita'. Le carni prodotte negli impianti di cui al comma 1 devono essere riservate alla vendita diretta ai consumatori o ai dettaglianti, al sezionamento in impianti di cui all'art. 6 o alla trasformazione, esclusivamente nel territorio nazionale; esse devono essere accompagnate durante il trasporto da un documento di accompagnamento commerciale vistato dal veterinario ufficiale recante le indicazioni contenute sul bollo sanitario, documento che deve essere conservato a cura del destinario per un periodo minimo di un anno per poter essere presentato, a richiesta, al servizio veterinario della unita' sanitaria locale, e devono essere depositate e trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformita' alle disposizioni dell'allegato I, capitolo XIV, punti 66 e 67, e capitolo XV, punti da 69 a 74. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, agli impianti in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro novanta giorni da tale data, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorita' competente secondo le vigenti disposizioni entro trenta giorni dalla data stessa; in sede di rinnovo viene assegnato all'impianto il numero di identificazione e viene indicata la potenzialita' oraria definita in rapporto ai requisiti igienici e funzionali presenti. Gli impianti di cui al comma 1 non in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, dall'autorita' competente secondo le vigenti disposizioni, previo assenso della Commissione della Comunita' europea da richiedersi tramite il Ministero della sanita'. Gli impianti di cui ai commi 9 e 10 devono essere inseriti in un apposito elenco regionale ed esser muniti di un numero di identificazione secondo criteri fissati con provvedimenti del Ministero della sanita'; le regioni e le province autonome tengono l'elenco e lo aggiornano, informando il Ministero della sanita' per la successiva comunicazione alla Commissione della Comunita' europea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-18;286~art5 · fonte del testo

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