Art. 3 — Prescrizioni per la macellazione, il sezionamento e il deposito delle carni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1994 al 24 novembre 2007. 294 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: La macellazione degli animali e la divisione delle carcasse in mezzene o in quarti e delle mezzene fino al numero massimo di tre pezzi e' consentita:
tolto: a) negli impianti di macellazione che soddisfano le condizioni di cui all'allegato I, capitoli I e II, e che sono riconosciuti a norma dell'art. 13;
tolto: b) negli impianti di macellazione di capacita' limitata di cui all'art. 5. Il sezionamento delle carni in pezzature inferiori a quelle di cui al comma 1 e' consentito:
tolto: a) negli impianti di sezionamento che soddisfano le condizioni di cui all'allegato I, capitoli I e III, e che sono riconosciuti a norma dell'art. 13;
tolto: b) negli impianti di sezionamento di capacita' limitata di cui all'art. 6. Il deposito e il magazzinaggio delle carni e' consentito:
tolto: a) nei depositi frigoriferi che soddisfano le condizioni di cui all'allegato I, capitoli I e IV, e che sono riconosciuti a norma dell'art. 13;
tolto: b) nei depositi frigoriferi annessi ad impianti di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 2, lettera a);
tolto: c) nei depositi frigoriferi annessi a laboratori di lavorazione delle carni a condizione che le carni siano depositate in locali frigoriferi con percorsi separati rispetto ai prodotti a base di carne oppure siano confezionate o imballate. Possono essere destinate al mercato comunitario solo le carni prodotte e immagazzinate negli impianti di macellazione di cui al comma 1, lettera a), nei laboratori di sezionamento di cui al comma 2, lettera a), e nei depositi frigoriferi di cui al comma 3; le carni prodotte negli impianti di macellazione di cui al comma 1, lettera b), e nei laboratori di sezionamento di cui al comma 2, lettera b), possono essere commercializzate esclusivamente nel territorio nazionale con l'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 5 e 6.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-18;286~art3 · fonte del testo
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