Art. 6 — Prescrizioni per i laboratori di sezionamento di capacità limitata
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1996 al 24 novembre 2007. 411 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I laboratori di sezionamento di capacita' limitata sono quelli non in possesso dei requisiti prescritti per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 13; in essi possono essere sezionate carni in quantita' non superiore alle tre tonnellate a settimana. I laboratori di cui al comma 1 devono essere in possesso almeno dei requisiti igienico-sanitari e strutturali di cui all'allegato II, capitolo I. Il titolare del laboratorio deve tenere un registro ove indicare il carico e lo scarico delle carni ed i risultati dell'autocontrollo aziendale da comunicarsi, a richiesta, al servizio veterinario della unita' sanitaria locale. Il veterinario ufficiale deve verificare che le carni siano identificate mediante etichettatura o con un bollo le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero dalla sanita'. Le carni prodotte nei laboratori di cui al comma 1 devono essere riservate alla vendita diretta ai consumatori o ai dettaglianti, o alla trasformazione, esclusivamente nel territorio nazionale; esse devono essere accompagnate durante il trasporto da un documento di accompagnamento commerciale vistato dal veterinario ufficiale recante le indicazioni contenute sul bollo sanitario, documento che deve essere conservato a cura del destinario per un periodo minimo di un anno per poter essere presentato, a richiesta, al servizio veterinario della unita' sanitaria locale, e devono essere depositate e trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformita' alle disposizioni dell'allegato I, capitolo XIV, punti 66 e 67, e capitolo XV, punti da 69 a 74. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai laboratori in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro novanta giorni da tale data, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorita' competente secondo le vigenti disposizioni entro trenta giorni dalla data stessa; in sede di rinnovo viene assegnato al laboratorio il numero di identificazione. I laboratori di cui al comma 1 non in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, dall'autorita' competente secondo le vigenti disposizioni, previo assenso della Commissione della Comunita' europea da richiedersi tramite il Ministero della sanita'. I laboratori di cui ai commi 6 e 7 devono essere inseriti in un apposito elenco regionale ed essere muniti di un numero di identificazione secondo criteri fissati dal Ministero della sanita'; le regioni e le province autonome tengono l'elenco e lo aggiornano, informando il Ministero della sanita' per la successiva comunicazione alla Commissione della Comunita' europea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-18;286~art6 · fonte del testo
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