Art. 4 — Prescrizioni generali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
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2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1994 al 24 novembre 2007. 902 parole tolte, 10 parole aggiunte in 27 capoversi.
tolto: Le carcasse, le mezzene, le mezzene sezionate al massimo in tre pezzi o i quarti devono:
tolto: a) essere ottenuti in un macello di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);
tolto: b) provenire da un animale da macello che un veterinario ufficiale abbia sottoposto all'ispezione ante mortem conformemente all'allegato I, capitolo VI, e che, in seguito a tale ispezione, sia stato riconosciuto atto alla macellazione ai sensi del presente decreto;
tolto: c) essere trattati in condizioni igieniche soddisfacenti in conformita' dell'allegato I, capitoli V e VII;
tolto: d) essere stati sottoposti, in conformita' dell'allegato I, capitolo VIII, all'ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale e non presentare alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopraggiunte poco prima della macellazione e di malformazioni o di alterazioni localizzate, purche' sia constatato, se necessario, per mezzo di adeguate analisi di laboratorio, che tali lesioni, malformazioni o alterazioni non rendano le carcasse e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;
tolto: e) avere il bollo sanitario in conformita' dell'allegato I, capitolo XI;
tolto: f) essere accompagnati durante il trasporto:
tolto: 1) da un documento di accompagnamento commerciale vistato dal veterinario ufficiale, fermo restando che tale documento, oltre alle indicazioni previste all'allegato I, capitolo XI, punto 50, compresa, per le carni congelate, l'indicazione in chiaro del mese e dell'anno di congelamento, dovra' recare un numero di codice attribuito dalla unita' sanitaria locale competente che consenta l'identificazione del veterinario ufficiale; tale documento deve essere conservato a cura del destinatario per un periodo minimo di un anno per poter essere presentato, a richiesta, al servizio veterinario della unita' sanitaria locale; le modalita' di applicazione, concernenti in particolare l'attribuzione dei numeri di codice e l'elaborazione di uno o piu' elenchi che permettano l'identificazione dei veterinari ufficiali, sono stabilite dal Ministero della sanita';
tolto: 2) da un certificato conforme all'allegato IV, qualora si tratti di carni provenienti da un macello situato in una regione o in una zona soggetta a restrizioni o di carni destinate ad un altro Stato membro, con transito, in autocarro sigillato, attraverso un Paese terzo;
tolto: g) essere conservati dopo l'ispezione post mortem in condizioni igieniche soddisfacenti, in conformita' all'allegato I, capitolo XIV, all'interno di stabilimenti controllati a norma dell'allegato I, capitolo X;
tolto: h) essere trasportati in condizioni igieniche soddisfacenti, in conformita' alle disposizioni dell'allegato I, capitolo XV. Le pezzature di carni inferiori a quelle di cui al comma 1 o le carni disossate devono:
tolto: a) essere ottenute in un laboratorio di sezionamento riconosciuto a norma dell'art. 13;
tolto: b) essere ottenute conformemente all'allegato I, capitolo IX, e provenire da carni fresche rispondenti alle condizioni di cui al comma 1, oppure da carni fresche importate da Paesi terzi conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
tolto: c) essere immagazzinate, in condizioni rispondenti alle disposizioni dell'allegato I, capitolo XIV, presso stabilimenti controllati a norma dell'allegato I, capitolo X;
tolto: d) essere controllate da un veterinario ufficiale conformemente all'allegato I, capitolo X;
tolto: e) rispondere per quanto riguarda l'imballaggio ed il confezionamento, alle prescrizioni dell'allegato I, capitolo XII;
tolto: f) soddisfare alle condizioni di cui al comma 1, lettere c), e), f) ed h). Le frattaglie:
tolto: a) devono provenire da un macello o laboratorio di sezionamento riconosciuto; le frattaglie intere devono soddisfare alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e le frattaglie a fette devono rispondere alle condizioni di cui al comma 2;
tolto: b) non possono essere affettate, fatta eccezione per i fegati dei bovini che siano affettati in laboratori di sezionamento riconosciuti. Le carni fresche che sono state immagazzinate, conformemente alle disposizioni del presente decreto, in un deposito frigorifero di cui all'art. 3, comma 3, e non sono state da allora sottoposte ad alcuna manipolazione, salvo che per il magazzinaggio, devono:
tolto: a) soddisfare alle condizioni fissate al comma 1, lettere c), e), g) e h) ed ai commi 2 e 3, o essere importate da Paesi terzi conformemente al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
tolto: b) essere accompagnate, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, dal documento di accompagnamento commerciale o dal certificato di cui al comma 1, lettera f); quest'ultimo e' redatto dal veterinario ufficiale in base ai certificati sanitari allegati alle spedizioni di carni fresche al momento dell'ammissione al magazzinaggio e contiene, in caso di carni importate, l'indicazione relativa all'origine. Le carni fresche prodotte conformemente alle disposizioni del presente decreto e immagazzinate, sotto controllo doganale, in un deposito frigorifero di un Paese terzo riconosciuto conformemente al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231, e che non sono state da allora sottoposte ad alcuna manipolazione, salvo che per il magazzinaggio, devono:
tolto: a) soddisfare alle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3;
tolto: b) offrire le garanzie specifiche concernenti il controllo e la certificazione del rispetto delle condizioni di magazzinaggio e di trasporto;
tolto: c) essere accompagnate dai certificati di sanita' e di polizia veterinaria previsti all'art. 16 del citato regolamento. Fatte salve le disposizioni in materia di polizia veterinaria, i commi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano alle carni fresche destinate:
tolto: a) ad usi diversi dal consumo umano;
tolto: b) ad esposizioni, a studi speciali, o ad analisi, purche' un controllo ufficiale renda possibile assicurare che tali carni non saranno utilizzate per il consumo umano e che, dopo la chiusura delle esposizioni o la conclusione degli studi speciali o delle analisi, esse, ad eccezione di quelle utilizzate per le analisi stesse, saranno distrutte;
tolto: c) esclusivamente al rifornimento delle organizzazioni internazionali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-18;286~art4 · fonte del testo
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