Art. 3 — Condizioni generali per i prodotti d'uovo
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 193.
Abrogato dal 24 novembre 2007
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1993 al 24 novembre 2007. 226 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: I prodotti d'uovo, destinati al consumo umano diretto, oppure alla fabbricazione dei prodotti alimentari, devono rispondere alle seguenti condizioni:
tolto: a) essere stati ottenuti da uova di galline, di anatre, di oche, di tacchini, di galline faraone o di quaglie, escluse le miscele di specie diverse;
tolto: b) riportare l'indicazione della percentuale degli ingredienti d'uovo che essi contengono quando siano in parte miscelati con altri prodotti alimentari o con gli additivi consentiti;
tolto: c) essere stati trattati e preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare le condizioni prescritte;
tolto: d) essere preparati, conformemente alle prescrizioni contenute ai capitoli III e V dell'allegato, con uova che soddisfino le condizioni riportate al capitolo IV dello stesso;
tolto: e) essere stati sottoposti ad un trattamento termico, equivalente almeno alla pastorizzazione o ad un altro trattamento riconosciuto dal Ministero della sanita', idoneo a soddisfare i criteri microbiologici riportati al capitolo VI dell'allegato;
tolto: f) possedere le caratteristiche analitiche riportate al capitolo VI dell'allegato;
tolto: g) essere confezionati per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni riportate al capitolo VIII dell'allegato;
tolto: h) essere immagazzinati e trasportati conformemente alle prescrizioni contenute ai capitoli IX e X dell'allegato;
tolto: i) essere muniti del bollo sanitario di cui al capitolo XI dell'allegato. Il bollo sanitario di cui alla lettera i) del comma 1 puo' essere riportato sui soli documenti commerciali di vendita nel caso in cui i prodotti d'uovo non sono destinati al consumatore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-04;65~art3 · fonte del testo
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