Sono considerati ammissibili solo i progetti presentati alla commissione regionale per l'impiego o alla commissione centrale per l'impiego, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che prevedono, a favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove attivita' stabili nel tempo, capaci di essere competitive nel mercato anche nel settore del lavoro autonomo, nonche' i contenuti formativi, teorici o pratici, ad esse funzionali. Il progetto e' compilato secondo il modello A allegato al presente decreto. Ai fini del comma 1, al progetto di lavori di pubblica utilita' e' allegato, in separato documento, il piano di impresa, relativo all'attivita' che si intende promuovere alla fine del progetto ed i progetti devono essere corredati da dichiarazione scritta, rilasciata da una delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui al comma 3, attestante la eventuale fornitura di assistenza tecnicoprogettuale e, comunque, la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati dell'impegno a realizzare nuove attivita' stabili nel tempo. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, sono individuate le seguenti agenzie di promozione di lavoro e di impresa, di comprovata esperienza e capacita' tecnica nelle politiche di reimpiego dei lavoratori: Societa' per l'imprenditorialita' giovanile S.p.a., GEPI S.p.a., SPI S.p.a., INSAR, enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nonche' le societa' partecipate dai medesimi soggetti e da societa' pubbliche, aventi analoghe finalita' promozionali, regionali o provinciali, individuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle regioni o province interessate. Ulteriori agenzie di promozione di lavoro e di impresa possono essere individuate, anche su proposta delle regioni e delle province interessate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro il 15 settembre 1997, a richiesta degli organismi eventualmente interessati, previo accertamento dei requisiti di esperienza e capacita' tecnica. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, le direzioni regionali del lavoro comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, alle regioni - assessorati al lavoro ed alle province interessate, un quadro riassuntivo dei progetti presentati alle commissioni regionali per l'impiego con le indicazioni relative al numero dei progetti e la loro durata, gli enti proponenti, il numero dei lavoratori interessati, l'ambito provinciale, il settore, l'ambito e la tipologia di intervento degli stessi, l'indicazione della agenzia di promozione che ha rilasciato l'attestazione. Entro quindici giorni dalla emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, le commissioni regionali per l'impiego e la commissione centrale per l'impiego procedono con unico atto all'approvazione dei progetti ammissibili, con eventuale selezione sulla base di una equilibrata distribuzione territoriale e della qualita' dei progetti, in caso di ammissione di progetti per un importo superiore a quello attribuito alla regione. I progetti selezionati si intendono finanziati per la loro intera durata, cosi' come proposta dall'ente. I giovani aventi i requisiti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono avviati, entro trenta giorni dall'approvazione del progetto stesso, su base volontaria, sia per i progetti locali che interregionali a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, secondo i criteri di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la regione siciliana, l'avviamento avverra' secondo i criteri stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego. Gli enti promotori indicheranno, nello schema di bando allegato al progetto, come requisiti per l'inserimento, esclusivamente titoli di studio o attestati di qualifica aventi valore legale. I giovani al momento dell'adesione al progetto dovranno autocertificare il possesso dei requisiti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Gli enti promotori possono effettuare una selezione di idoneita' specificamente rivolta all'accertamento delle competenze utili alla realizzazione delle successive attivita' imprenditoriali e richiedere l'eventuale assegnazione di giovani in sostituzione dei candidati non idonei.

Testo vigente dal 27 agosto 1997

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-07;280~art4 · fonte del testo

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