Art. 8 — Fondo per l'occupazione
Per l'attuazione del piano straordinario sono preordinate, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, lire 300 miliardi per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998. Gli enti proponenti, per la realizzazione dei progetti di lavori di pubblica utilita', possono richiedere un contributo a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto - legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come richiamato dall'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per le spese relative alla assistenza tecnico progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del presente decreto, sino ad un limite massimo di L. 500.000 per giovane, nonche' per le spese relative alle attrezzature necessarie per lo svolgimento dei progetti di lavori di pubblica utilita' e per le attivita' di impresa che si intendono promuovere al termine dei progetti, con particolare riferimento alle nuove tecnologie, sino ad un limite massimo di L. 1.500.000 per giovane. L'erogazione del contributo dovra' comunque prevedere un saldo non inferiore 50 per cento alla positiva conclusione del progetto.
Testo vigente dal 27 agosto 1997
