Art. 1 — Campo e condizioni di applicazione
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale attua, sentite le regioni e le province interessate, un piano straordinario di lavori di pubblica utilita' e di borse di lavoro nelle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise e nelle province di Massa Carrara, Frosinone, Roma, Latina, Viterbo, che hanno registrato un tasso medio annuo di disoccupazione nel 1996 superiore alla media nazionale, secondo la definizione allargata ISTAT. Il piano straordinario di cui al comma 1 e' destinato a giovani di eta' ricompresa tra i 21 e i 32 anni, iscritti da piu' di trenta mesi alla prima classe delle liste di collocamento. Ai predetti fini le sezioni circoscrizionali per l'impiego rilasciano, a richiesta dei giovani, apposita certificazione. I requisiti anagrafici e relativi all'anzianita' di iscrizione di cui al comma 2 devono essere posseduti alla data del 31 ottobre 1997. La durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilita' e nelle borse di lavoro non puo' comunque essere superiore a dodici mesi. L'impegno dei giovani nei lavori di pubblica utilita' e nelle borse di lavoro non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento. Gli enti promotori e le imprese assicurano i lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi e forniscono ai giovani adeguate informazioni circa le disposizioni vigenti riguardanti la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Testo vigente dal 27 agosto 1997
