La ripartizione delle risorse previste per l'attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 1, tra le regioni e le province, e' effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenendo conto della distribuzione percentuale, nelle medesime aree, del numero medio annuo nel 1996 di persone in cerca di occupazione da piu' di un anno, della classe di eta' 20-29 anni, secondo la definizione allargata ISTAT, ripartendo, per le province interessate, il dato regionale, in modo proporzionale al numero di iscritti alla prima classe delle liste di collocamento. La suddivisione delle risorse da destinare al finanziamento dei lavori di pubblica utilita' e delle borse di lavoro e' determinata, sentite le regioni e le province interessate e la Conferenza Statocitta' e autonomie locali, con il decreto ministeriale di cui al comma 1, in modo equilibrato al fine di ottenere la piena realizzazione degli interventi e garantire il raggiungimento degli obiettivi, con particolare riferimento, per quanto attiene ai progetti di pubblica utilita', alla effettiva stabilita', come tale intendendosi l'autosufficienza economica, nel tempo, delle nuove attivita' poste come sbocco dei progetti. Per quanto riguarda le risorse destinate ai lavori di pubblica utilita', si tiene conto dell'incidenza nelle singole regioni o province dei progetti di lavori di pubblica utilita' interregionali; per quanto riguarda le risorse destinate alle borse di lavoro, il decreto di cui al comma 1, contiene la distribuzione provinciale all'interno delle singole regioni.

Testo vigente dal 27 agosto 1997

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-07;280~art2 · fonte del testo

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