Entro il 31 gennaio 1998, le agenzie regionali per l'impiego, sulla base dei dati forniti dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego, per il tramite delle direzioni provinciali del lavoro, e degli enti che realizzano i progetti, realizzano un'attivita' di monitoraggio, al fine di far pervenire le relazioni illustrative sull'andamento dell'utilizzazione nei progetti di lavori di pubblica utilita' anche ad ambito interregionale, alla Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle regioni - assessorati al lavoro ed alle amministrazioni provinciali interessate e alle commissioni regionali per l'impiego. Entro il 31 gennaio 1998, l'INPS procede al monitoraggio dell'attuazione delle borse di lavoro, dando tempestiva informazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, alle regioni - assessorati al lavoro ed alle amministrazioni provinciali interessate ed alle commissioni regionali per l'impiego. Entro il primo trimestre dell'anno 1998, le commissioni regionali per l'impiego possono proporre la revisione della suddivisione, verificato l'andamento del piano straordinario, sulla base dei dati forniti ai sensi dei commi 1 e 2. Sulla base delle proposte di cui al comma 3, e dei parametri desumibili dai dati di cui ai commi 1 e 2, puo' essere emanato, sentite le regioni e le province interessate, un decreto ministeriale di modifica della ripartizione e della suddivisione stabilita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, al fine del pieno conseguimento degli obiettivi del piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 1. Le risorse eventualmente riutilizzabili sulla base del decreto di cui al comma 4, sono destinate alla approvazione di progetti di lavori di pubblica utilita' gia' presentati, provvisti della attestazione favorevole di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, previa conferma della volonta' dell'ente proponente, e alla attivazione di nuove borse di lavoro di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto. Il Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei dati forniti dall'INPS e dalle agenzie regionali per l'impiego, trasmette alle competenti commissioni parlamentari i dati di cui al commi 1 e 2 e due rapporti semestrali. I modelli A e B allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 27 agosto 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-08-07;280~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari