Art. 17 — Misure per l'autoimpiego nelle regioni del Centro e del Nord Italia
Sono ammesse al finanziamento nei termini e secondo le modalita' di cui ai commi 4, 6 e 7 le iniziative economiche finalizzate all'avvio di attivita' di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione ad ordini o collegi ((professionali, localizzate)) nei territori diversi da quelli indicati al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Le attivita' di cui al comma 1 sono avviate in forma individuale mediante apertura di partita IVA ((nonche', ove richiesta per l'esercizio di attivita' ordinistica, l'iscrizione all'albo professionale)) per la costituzione di impresa individuale o per lo svolgimento di attivita' libero-professionale, ovvero in forma collettiva mediante costituzione di societa' in nome collettivo, societa' in accomandita semplice, societa' a responsabilita' limitata, nonche' societa' cooperativa o societa' tra professionisti. Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della societa' da parte dei soggetti di cui al comma 3. Sono destinatari dell'intervento i giovani di eta' inferiore ai trentacinque anni e in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- a)condizione di marginalita', di vulnerabilita' sociale e di discriminazione, come definite dal ((Programma)) nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027;
- b)inoccupati, inattivi e disoccupati;
- c)disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilita' dei lavoratori GOL. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative:
- a)erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attivita' di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni interessate, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL;
- b)tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze e al supporto dei soggetti di cui al comma 3 nell'avvio e nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 1;
- c)interventi di sostegno consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti di cui al comma 3 per l'avvio delle attivita' di cui al comma 1. Le iniziative di cui al comma 4 sono oggetto di attivita' di divulgazione informativa e promozione, attraverso i centri regionali per l'impiego, gli sportelli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli sportelli regionali per le imprese. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ((entro novanta giorni)) giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i termini, i criteri e le modalita' di finanziamento delle iniziative di cui al comma 4 aventi come destinatari i soggetti di cui al comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Gli incentivi di cui al comma 4, lettera c) sono fruibili, in conformita' con le disposizioni ((del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo agli aiuti de minimis)), in via alternativa e consistono nel riconoscimento di:
- a)un voucher di avvio in regime de minimis, non soggetto a rimborso, utilizzabile per l'acquisto di beni, strumenti e servizi per l'avvio delle attivita' di cui al comma 1, per un importo massimo di 30.000 euro. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilita' ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher e' di 40.000 euro;
- b)un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa di valore non superiore a 120.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65 per cento dell'investimento per l'avvio delle attivita' ((di cui al comma 1;))
- c)un aiuto in regime de minimis per programmi di spesa ((di valore superiore a)) 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento dell'investimento per l'avvio delle attivita' di cui al comma 1. Se le iniziative di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono destinate ai disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari ((della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI))) di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, tali soggetti possono cumulare i trattamenti in godimento solo in caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d'avvio da conferire nelle iniziative finanziate. Le iniziative finanziate dal presente articolo dirette ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro ((di cui all'articolo 12 del decreto-legge)) 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono compatibili con l'indennita' da essi percepita ((ai sensi del medesimo articolo 12)). Le misure di cui al presente articolo si attuano nel limite di spesa di 30,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 274,5 milioni di euro per l'anno 2025.
Testo vigente dal 7 luglio 2024
