Art. 3 — Campo e condizioni di applicazione
I lavori di pubblica utilita' sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali. Ambiti e tipologia dei progetti sono definiti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la conferenza Statocitta' e autonomie locali, entro il 31 agosto 1997. I progetti sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi e possono riguardare ambiti locali o interregionali. Le modalita' di attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilita' sono quelle stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con particolare riferimento alle misure previste nell'articolo 1, comma 1, ai fini della tempestivita' degli interventi per la promozione e l'attivazione dei progetti, compresa la designazione di un commissario che provveda all'esecuzione del progetto, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, in caso di mancata esecuzione da parte dell'ente promotore.
Testo vigente dal 27 agosto 1997
