Art. 1 — Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, in materia di depositari centrali di titoli
Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 79-undecies:
- 1)al comma 3, le parole: «uno o piu' banche italiane» sono sostituite dalle seguenti: «una o piu' banche o depositari centrali italiani»;
- 2)al comma 6, le parole: «27, paragrafo 8,» sono sostituite dalle seguenti: «27-bis, paragrafi 1, 6 e 8,»;
- 3)dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Ai sensi dell'articolo 27-ter, paragrafo 4, del regolamento di cui al comma 1, la Consob e la Banca d'Italia individuano e rendono pubblico l'elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione prevista dal medesimo articolo.»;
- 4)al comma 8, le parole: «, scambiano informazioni, concludono gli accordi di cooperazione previsti dell'articolo 24, paragrafo 4» sono sostituite dalle seguenti: «e scambiano informazioni, ai sensi dell'articolo 24»;
- 5)dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. La Consob istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorita' previsto dall'articolo 24-bis del regolamento di cui al comma 1.»;
- b)all'articolo 79-duodecies:
- 1)al comma 4: 1.1) all'alinea, le parole: «dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7-bis»; 1.2) alla lettera a), le parole: «di cui all'articolo 7, paragrafo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11,»; 1.3) alla lettera b), le parole: «di cui all'articolo 7, paragrafo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11,»; 1.4) alla lettera c), le parole: «di cui all'articolo 7, paragrafo 10,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 7-bis, paragrafo 11,»;
- 2)dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. La Consob e' l'autorita' competente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ESMA ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 1, comma 3, del regolamento di cui al comma 1.»;
- c)all'articolo 79-noviesdecies:
- 1)al comma 1, il primo periodo, e' sostituito dal seguente: «1. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 27-bis del regolamento (UE) n. 909/2014 per il trasferimento di partecipazioni qualificate nei depositari centrali di titoli, non possono essere esercitati i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute.»;
- 2)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Violazione della disciplina sulle partecipazioni qualificate»;
- d)all'articolo 82, al comma 2:
- 1)alla lettera i), il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»;
- 2)dopo la lettera i), e' aggiunta, in fine, la seguente: «i-bis) le modalita' di esclusione dal sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari nel caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa a carico dell'emittente o in casi che comportano analoghi effetti, salvaguardando la posizione del titolare degli strumenti finanziari.»;
- e)all'articolo 83-quinquies, al comma 3, la parola: «alla» e' sostituita dalla seguente: «alle»;
- f)l'articolo 90-ter e' sostituito dal seguente: «Art. 90-ter (Individuazione delle autorita' nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading). - 1. In materia di accesso tra sedi di negoziazione e depositari centrali:
- a)la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste sono presentate da sedi di negoziazione ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo;
- b)la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e a svolgere le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali ai sensi del paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo. 2. In materia di accesso tra sedi di negoziazione e controparti centrali:
- a)la Consob svolge le funzioni assegnate all'autorita' competente della sede di negoziazione dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 35, paragrafo 4, e 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
- b)la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, svolge le funzioni assegnate all'autorita' competente della controparte centrale dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dagli articoli 35, paragrafo 4, e 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 600/2014. 3. Le competenze di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera a), sono esercitate dalla Banca d'Italia con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato. 4. In materia di accesso tra depositari centrali e controparti centrali:
- a)la Consob e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Banca d'Italia, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste sono presentate da controparti centrali ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo;
- b)la Banca d'Italia e' l'autorita' competente a ricevere i reclami e a svolgere, d'intesa con la Consob, le funzioni indicate all'articolo 53, paragrafo 3, quinto comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, quando le richieste di accesso sono presentate da depositari centrali ai sensi del paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo.»;
- g)all'articolo 169, al comma 1, le parole: «e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 27-bis, paragrafo 2,»;
- h)all'articolo 189, comma 1, le parole: «e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'articolo 27-bis, paragrafo 2,»;
- i)all'articolo 190.2, comma 3:
- 1)alla lettera e), le parole: «dall'articolo 7, paragrafi 9 e 10,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, paragrafo 7, e dall'articolo 7-bis, paragrafo 11,»;
- 2)alla lettera g), le parole: «previste dall'articolo 7, paragrafi 3, 6, 7 e 8,» sono sostituite dalle seguenti: «previste dall'articolo 7-bis, paragrafi 4, 8, 9 e 10,».
Testo vigente dal 5 marzo 2026
