Art. 2 — Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, in materia di controparti centrali
Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 79-quinquies, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La Banca d'Italia istituisce il collegio di autorita', previsto dall'articolo 18 del regolamento (UE) n. 648/2012, e lo gestisce e copresiede insieme a uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza della CCP di cui all'articolo 24-bis, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento.»;
- b)all'articolo 79-sexies:
- 1)al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 17» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 17-bis»;
- 2)al comma 5, dopo le parole: «dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1,» sono inserite le seguenti: «49-bis, paragrafo 1,» e le parole: «articoli 31, paragrafi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 31, paragrafi 1, 5 e 7,»;
- 3)al comma 6, le parole: «pubbliche le informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico l'elenco delle informazioni»;
- c)all'articolo 79-octies:
- 1)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Consob e' l'autorita' nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4, paragrafo 3, 7-quater, 7-quinquies e 38, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione da parte dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali o in qualita' di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, nonche' degli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39, paragrafi 4, 5, 6 e 7, del medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in qualita' di partecipanti alle controparti centrali.»;
- 2)dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. La Consob e' l'autorita' nazionale competente per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 7-bis e 7-ter del regolamento (UE) n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione nei confronti delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie. 1-ter. Le autorita' nazionali competenti per il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4-ter del regolamento (UE) n. 648/2012, e delle relative norme tecniche di regolamentazione, da parte dei prestatori di servizi di investimento che forniscono servizi di riduzione del rischio post-negoziazione sono:
- a)la Consob, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 1;
- b)la Banca d'Italia, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 19, comma 4, e 20-bis.1.».
Testo vigente dal 5 marzo 2026
