Art. 3 — Riconoscimento della nazionalità
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 28.
Abrogato dal 6 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1975 al 6 febbraio 2004. 79 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il settimo comma dell'articolo 4 e' sostituito con il seguente: "Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalita' italiana, il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla SIAE, la copia campione del film ed apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e penultimo comma". Il quarto comma dell'articolo 4 e' abrogato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-06-21;287~art3 · fonte del testo
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