Art. 37 — Impugnazione dell'imputato

L'imputato puo' proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; puo' proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. L'imputato puo' proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento.

Testo vigente dal 6 ottobre 2000

Corte di cassazione

11 massime che riguardano l’art. 37, dalle Rassegne del Massimario.

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 32/2010

    Questione infondata
    4 febbraio 2010

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., nella parte in cui stabilisce che l'imputato «può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno». Identica questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 426 del 2008, né risultano addotti profili o argomenti diversi o ulteriori rispetto a quelli già esaminati. Per la non fondatezza di identica questione, v. la citata sentenza n. 426/2008, ove si è affermato che il procedimento penale davanti al giudice di pace configura un modello di giustizia non comparabile con quello davanti al tribunale, in ragione dei caratteri peculiari che esso presenta.

    Art. 37 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.

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  • Sentenza n. 426/2008

    Questione infondata
    19 dicembre 2008

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui prevede che l'imputato può proporre appello anche contro le sentenze del giudice di pace che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno. Non è condivisibile la tesi del rimettente, secondo il quale la norma sarebbe in contrasto con la delega di cui all'art. 17, comma 1, delle legge 24 novembre 1999, n. 468: infatti, dall'esame di quest'ultima si evince che il legislatore delegante ha inteso attribuire una portata generale alla appellabilità delle sentenze del giudice di pace, configurando come eccezioni - come tali, di stretta interpretazione - le ipotesi di inappellabilità. In tale contesto, l'espressione riferita alle sentenze che applicano la sola pena pecuniaria utilizzata dal delegante non è riferibile alle sentenze che rechino anche la condanna al risarcimento del danno. Questa lettura è coerente con la ratio dell'art. 17, finalizzato al contemperamento dell'esigenza di garantire comunque un secondo grado di giudizio avverso le sentenze del giudice di pace e di soddisfare il canone della semplificazione dell'iter processuale, che si riverbera anche sul regime delle impugnazioni. Inoltre, l'individuazione della condanna al risarcimento del danno come elemento discriminante del regime di impugnazione è coerente con l'impianto del rito penale del giudice di pace, nel quale è previsto che condotte riparatorie post delictum determinino l'estinzione del reato. Sulla delega v., citate, sentenze n. 98/2008, n. 341/2007, n. 174/2005, n. 308/2002 e ordinanze n. 213/2005 e n. 490/2000.

    Art. 37 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art37 · fonte del testo

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