Art. 38 — Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato

Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'articolo 21 puo' proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui e' ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, il ricorrente e' condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile. Se vi e' colpa grave, il ricorrente puo' essere condannato al risarcimento dei danni causati all'imputato e al responsabile civile.

Testo vigente dal 6 ottobre 2000

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 38, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art38 · fonte del testo

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