Art. 9 — Modifiche alla disciplina delle impugnazioni nei procedimenti innanzi al giudice di pace

Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e' inserito il seguente: «Art. 39-bis (Ricorso per cassazione). - 1. Contro le sentenze pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione puo' essere proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale.».

Testo vigente dal 19 febbraio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-02-06;11~art9 · fonte del testo