Art. 9 — Modifiche alla disciplina delle impugnazioni nei procedimenti innanzi al giudice di pace
Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e' inserito il seguente: «Art. 39-bis (Ricorso per cassazione). - 1. Contro le sentenze pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione puo' essere proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale.».
Testo vigente dal 19 febbraio 2018
