Art. 24 — Inammissibilità del ricorso
Il ricorso e' inammissibile:
- a)se e' presentato oltre il termine indicato dall'articolo 22, comma 1;
- b)se risulta presentato fuori dei casi previsti;
- c)se non contiene i requisiti indicati nell'articolo 21, comma 2, ovvero non risulta sottoscritto a norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo;
- d)se e' insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova;
- e)se manca la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero.
Testo vigente dal 6 ottobre 2000
