Art. 27 — Decreto di convocazione delle parti

Se non deve provvedere ai sensi dell'articolo 26, il giudice di pace, entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere piu' di novanta giorni. Il decreto contiene:

  • a)l'indicazione del giudice che procede, nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione;
  • b)le generalita' della persona nei cui confronti e' stato presentato il ricorso, con l'invito a comparire e l'avvertimento che non comparendo sara' giudicato in contumacia;
  • c)l'avviso che ha facolta' di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito dal difensore di ufficio nominato nel decreto;
  • d)la trascrizione dell'imputazione;
  • e)la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste. Il decreto, unitamente al ricorso, e' notificato, a cura del ricorrente, al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore almeno venti giorni prima dell'udienza. Entro lo stesso termine il ricorrente notifica il decreto alle altre persone offese di cui conosca l'identita'. La convocazione e' nulla se l'imputato non e' identificato in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d).

Testo vigente dal 6 ottobre 2000

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 43/2007

    Questione inammissibile
    20 febbraio 2007

    Sono manifestamente inammissibili la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, commi 1 e 3, lettera d ) , del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di ordinare la formulazione dell'imputazione al pubblico ministero che sia rimasto inerte o abbia espresso parere contrario alla citazione a giudizio della persona cui è attribuito l'addebito nel ricorso immediato e la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via subordinata in riferimento agli artt. 3 e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 27, comma 1, del d. lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a celebrare il dibattimento del giudice che abbia adottato il decreto di convocazione delle parti nonostante l'inerzia o il parere contrario del pubblico ministero. Il giudice a quo , infatti, non si è conformato al canone della sperimentazione dell'interpretazione secundum Constitutionem , poiché non ha tenuto in debito conto che il giudice di legittimità, per il caso indicato, ha prospettato, in via interpretativa, la diversa opzione, compatibile con i parametri costituzionali evocati, della trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché questi possa procedere nelle forme ordinarie. Inoltre, il medesimo giudice non ha considerato che l'art. 17, comma 4, del d. lgs. n. 274 del 2000 gli consente comunque di ordinare la formulazione dell'imputazione al pubblico ministero che, dopo la trasmissione degli atti da parte del giudice, abbia avanzato richiesta di archiviazione. - In relazione alla omessa verifica di una soluzione conforme alla Costituzione nella materia in questione, v., citate, ordinanze n. 381 e n. 361/2005. - In relazione all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità richiamato dalla Corte, vedi, citate, Cass., sez. IV pen., 27 maggio 2004, n. 33675; sez. V pen., 25 ottobre 2005, n. 12 e 17 gennaio 2006, n. 20559.

    Art. 27 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 4 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 381/2005

    Questione infondata
    7 ottobre 2005

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nella parte in cui non prevedono che il giudice adito con ricorso immediato 'ex' art. 21 del citato decreto legislativo possa “disporre”, in via residuale, l’imputazione coatta. Il giudice 'a quò, infatti, non ha utilizzato i poteri interpretativi che la legge gli riconosce in via esclusiva, poiché ha omesso di valutare le varie soluzioni che la giurisprudenza di legittimità ha prospettato in via interpretativa per far fronte all’asserita situazione di paralisi in cui verrebbe a trovarsi il procedimento né ha tenuto in debito conto che la formulazione coatta dell’imputazione potrebbe trovare ingresso ai sensi dell’art. 17, comma 4, dello stesso decreto legislativo.

    Art. 26 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 27 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 190/2004

    Questione inammissibile
    24 giugno 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 3, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento all’art. 112 della Costituzione, in quanto l’ordinanza di rimessione difetta completamente della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quò ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione. – In termini, relativamente all'inammissibilità per difetto di motivazione, v. le citate ordinanze n. 53 e n. 51/2004.

    Art. 27 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 112 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art27 · fonte del testo

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