Art. 23 — Costituzione di parte civile
La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso. La richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso e' equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile.
Testo vigente dal 6 ottobre 2000
