Art. 20-ter — Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari

Nei casi previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della liberta' personale, la polizia giudiziaria formula altresi' richiesta di citazione contestuale per l'udienza. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui all'articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo. 3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della liberta' personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della liberta' personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresi' comunicati immediatamente al difensore

Testo vigente dal 8 agosto 2009

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 343/2010

    Questione inammissibile
    26 novembre 2010

    Sono manifestamente inammissibili, per carente descrizione della fattispecie e per carente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, e degli artt. 20- bis e 20- ter del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, aggiunti dall'art. 1, comma 17, lett. b ), della citata legge n. 94 del 2009, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 10, 24, 27, 102, 111 e 112 Cost., in quanto prevedono, rispettivamente, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, la presentazione immediata a giudizio dell'imputato, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, e la citazione contestuale dell'imputato in udienza, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza ovvero se l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale. Il rimettente, infatti, si limita a far cenno alla circostanza che, nei giudizi a quibus , si procede per il reato di cui all'art. 10- bis del d.lgs. n. 286 del 1998, così che la declaratoria di incostituzionalità della norma comporterebbe l'assoluzione degli imputati, omettendo, tuttavia, ogni specifico riferimento alle vicende concrete che hanno dato origine all'imputazione ed impedendo la verifica dell'asserita rilevanza delle questioni. Quanto alle censure concernenti gli artt. 20- bis e 20- ter del d.lgs. n. 274 del 2000, il rimettente non riferisce quali siano state, in concreto, le modalità di citazione degli imputati e, trattandosi di censure relative a norme che prevedono differenti modalità di citazione, tale omissione non permette di valutare la rilevanza delle questioni. Inoltre, dalla scarna motivazione sulla non manifesta infondatezza, emerge un'erronea interpretazione delle disposizioni impugnate, dal momento che il rimettente censura l'illegittimità costituzionale dell'attribuzione del potere di esercizio dell'azione penale alla polizia giudiziaria, mentre tale potere è chiaramente attribuito al pubblico ministero.

    Art. 10-bis Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 1 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica · Art. 20-bis Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace · Art. 20-ter Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art20ter · fonte del testo

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