Art. 22 — Sosta nelle aree portuali di merci pericolose
L'Autorita', sentita l'azienda unita' sanitaria locale competente, stabilisce i tempi, i limiti e le modalita' relativi al deposito temporaneo delle merci pericolose nelle aree portuali in attesa di imbarco o di deflusso.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
