Art. 56 — Norma generale
I datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, il medico competente ed i lavoratori sono soggetti alle sanzioni previste nel Titolo IX del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'articolo 13 dei decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 e dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, salvo quanto previsto nel presente titolo.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
