Art. 61 — Estinzione delle contravvenzioni
Alle contravvenzioni di cui agli articoli 57 e 58 si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Le aziende unita' sanitarie locali sono l'organo di vigilanza competente per il procedimento diretto alla estinzione della contravvenzione di cui al Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 e agiscono a tal fine in coordinamento con le autorita' indicate all'articolo 23 del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
