Art. 4 — Documento di sicurezza
Il datore di lavoro elabora il documento di cui articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche, di seguito denominato documento di sicurezza, contenente anche:
- a)la descrizione delle operazioni e dei servizi portuali oggetto dell'attivita' dell'impresa portuale;
- b)l'individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro, in relazione alla tipologia della nave, della merce e dei materiali movimentati e dell'attrezzatura portuale utilizzata;
- c)il numero medio dei lavoratori ed il loro impiego per ogni ciclo ed ambiente di lavoro:
- d)la descrizione dei mezzi ed attrezzature utilizzati dall'impresa per le operazioni e i servizi portuali;
- e)l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale da adottare in relazione ai rischi derivanti dalle operazioni e dai servizi portuali;
- f)le misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e per il pronto soccorso;
- g)per il titolare dell'impresa concessionaria del terminal di cui all'articolo 18, della legge n. 84 del 1994, le misure adottate per la circolazione all'interno dell'area. Il documento di sicurezza deve essere custodito presso la sede dell'impresa portuale e copia dello stesso deve essere trasmessa all'Autorita' e all'Azienda unita' sanitaria locale competente. Qualora nel corso delle operazioni e dei servizi portuali insorgano fatti tali da comportare la sospensione delle operazioni stesse, il datore di lavoro e' tenuto a ripristinare le condizioni di sicurezza. Il datore di lavoro comunica all'Autorita' gli eventi di cui al comma 3.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
