Art. 53 — Documento di sicurezza
Il datore di lavoro deve, con congruo anticipo rispetto al momento di inizio delle prove, elaborare il documento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, contenente anche:
- a)l'individuazione delle situazioni di emergenza ed i relativi piani predisposti;
- b)la descrizione della situazione degli alloggiamenti e dei servizi igienico-assistenziali aggiuntivi alla dotazione della nave.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
