Art. 59 — Sanzioni amministrative
Il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni per violazione dell'articolo 14. Il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire sei milioni per violazione dell'articolo 4, comma 4.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
