Art. 38 — Documento di sicurezza
Qualora i lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione siano eseguiti da piu' imprese, l'armatore o il comandante della nave designa l'impresa capo-commessa. Il titolare dell'impresa capo-commessa nomina il responsabile tecnico dei lavori a bordo ed elabora il documento di sicurezza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 dei 1994 e succes- sive modifiche, contenente anche:
- a)l'individuazione delle fasi di lavoro e delle principali attrezzature utilizzate, e delle imprese che eseguono i lavori;
- b)l'indicazione del tecnico responsabile dei lavori a bordo;
- c)la localizzazione ed il numero medio dei lavoratori per ogni fase ed ambiente di lavoro;
- d)le fasi nelle quali si puo' verificare la presenza contemporanea di un numero consistente di lavoratori che svolgono lavorazioni di- verse in uno stesso ambiente;
- e)la descrizione delle misure di sicurezza e di igiene per le di- verse fasi di lavorazione, con particolare riguardo a quelle svolte in ambienti nei quali siano prevedibili situazioni di maggiore rischio;
- f)l'indicazione delle misure da mettere in atto per la prevenzione, la lotta contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e del pronto soccorso. Il titolare dell'impresa capo-commessa consegna copia del documento di cui al comma 2 alle imprese che operano a bordo, che hanno l'obbligo di attenersi alle procedure in esso contenute ed a informare i lavoratori del suo contenuto prima dell'inizio dei lavori. Gli obblighi relativi ai rischi specifici propri dell'attivita' delle singole imprese fanno capo alle imprese stesse. Il titolare dell'impresa capo-commessa e' tenuto a conservare copia del documento e degli eventuali aggiornamenti presso i propri uffici e a bordo, nonche' a consegnarne copia all'Autorita' ed all'Azienda unita' sanitaria locale competente.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
