Art. 3 — Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)operazioni e servizi portuali: operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale, operazioni complementari ed accessorie svolte nell'ambito portuale;
- b)operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale: qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione e trasformazione effettuata su navi in armamento o in disarmo ormeggiate o ancorate in ambito portuale;
- c)datore di lavoro: il titolare dell'impresa portuale; il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali, in regime di autoproduzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 lettera d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o per operazioni di riparazione e manutenzione navale; il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi;
- d)merce pericolosa: la merce di cui al codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose (Codice I.M.D.G.);
- e)accessori di sollevamento e di imbracatura: quelli definiti dal punto 4.1.1. dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;
- f)luoghi di lavoro a terra: aree di carico, scarico e trasbordo delle merci e relativi accessi;
- g)luoghi di lavoro a bordo: luoghi ove si svolgono operazioni e servizi portuali e operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale;
- h)locali chiusi e angusti: ambienti di lavoro chiusi a bordo di nave, di dimensioni ridotte, privi di adeguata ventilazione naturale;
- i)Autorita': l'Autorita' portuale o, ove non istituita, l'Autorita' marittima;
- l)ambito portuale: area delimitata e disegnata dal piano regolatore portuale.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
