Art. 39 — Accesso alla nave, posti di lavoro e di passaggio
Il datore di lavoro, tenendo conto del numero dei lavoratori presenti a bordo e delle operazioni in corso, provvede affinche':
- a)siano messe a disposizione, per una rapida evacuazione in caso di emergenza, oltre allo scalandrone in dotazione della nave, altre passerelle di adeguata robustezza e sicurezza, poste in banchina, in zone sgombre per facilitare il transito delle persone;
- b)le vie di fuga dai vari locali siano segnalate con apposite "frecce" fluorescenti, ed illuminate con impianto di luce di emergenza.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
