Art. 37 — Norme particolari per le navi a più ponti provviste di elevatori
Il datore di lavoro provvede affinche':
- a)durante la manovra di imbarco e sbarco e in fase di movimentazione all'interno della nave, il conducente del veicolo sia assistito da un segnalatore il quale deve indossare indumenti ad alta visibilita' con bande o bretelle rifrangenti;
- b)siano predisposte idonee misure, quali difese mobili, candelieri o mezzi simili, volte a proteggere il vano di corsa dell'elevatore da qualsiasi possibilita' di accesso, quando la piattaforma mobile non e' presente.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
