Art. 33 — Movimentazione di merci in colli e in contenitori in aree portuali non specializzate e non recintate
Il datore di lavoro provvede affinche':
- a)non siano utilizzate macchine movimentatrici a portale del tipo transcontainers, ponti mobili su rotaie, e quelle di tipo a cavaliere, quali straddle carriers e simili;
- b)la velocita' di spostamento dei mezzi meccanici di sollevamento e movimentazione non superi i 20 Km/h;
Testo vigente dal 9 agosto 1999
