Art. 23 — Sostanze radioattive
Il datore di lavoro deve assicurarsi che la movimentazione o la manipolazione ed il deposito di colli contenenti sostanze radioattive siano effettuati per il tempo strettamente necessario secondo le modalita' individuate dall'Autorita' sentita l'Azienda unita' sanitaria locale competente.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
