Art. 9 — Obblighi dei progettisti, dei costruttori, dei fornitori e degli installatori

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, i progettisti ed i costruttori di navi mercantili e da pesca nazionali devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di tutela della salute e di sicurezza del lavoro a bordo, secondo le disposizioni del presente decreto e di quanto stabilito, rispettivamente, dall'articolo 232 del codice della navigazione e dall'articolo 275 del relativo regolamento di attuazione, integrato dalle disposizioni contenute all'articolo 20 della legge 14 giugno 1989, n. 234 e nel decreto del Ministro della marina mercantile 18 febbraio 1992, n. 280.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271~art9 · fonte del testo

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