Art. 1 — Oggetto
Il presente decreto ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, alle particolari esigenze dei servizi espletati su tutte le navi o unita' indicate all'articolo 2, in modo da:
- a)assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, la tutela della salute e la prevenzione dagli infortuni e dalle malattie professionali;
- b)determinare gli obblighi e le responsabilita' specifiche da parte di armatori, marittimi ed altre persone interessate in relazione alla valutazione dei rischi a bordo delle navi;
- c)fissare, in materia di igiene del lavoro, i criteri relativi alle condizioni di igiene ed abitabilita' degli alloggi degli equipaggi;
- d)definire i criteri relativi al l'organizzazione del sistema di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro a bordo ed all'impiego dei dispositivi di protezione individuale;
- e)definire la durata dell'orario di lavoro e del periodo di riposo del personale marittimo;
- f)dettare le misure di sicurezza in presenza di particolari condizioni di rischio;
- g)assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi;
- h)prevedere i criteri per il rilascio delle certificazioni e attestazioni dell'avvenuta formazione.
Testo vigente dal 9 agosto 1999
