L'armatore, in caso di affidamento di lavori o di servizi a bordo della nave mercantile o da pesca nazionale, ad imprese appaltatrici od a lavoratori autonomi, deve:

  • a)verificare l'idoneita' tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera, secondo quanto previsto dall'articolo 68 del Codice della Navigazione;
  • b)fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti a bordo delle navi e nei locali interessati alle attivita' appaltate e sulle relative misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro da adottare;
  • c)fornire istruzioni al servizio di prevenzione e protezione di bordo di cui all'articolo 13 del presente decreto, al fine di coordinare le misure di protezione di cui al comma 2 lettera b) con le attivita' oggetto dell'appalto o del contratto d'opera. Il titolare della impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo e l'armatore devono:
  • a)cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi di cui al comma 1 lettera b), incidenti sulle attivita' oggetto dell'appalto o del contratto d'opera;
  • b)coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi dei propri lavoratori, al fine di evitare interferenze con l'attivita' lavorativa di bordo connessa all'esercizio della navigazione. L'armatore promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Testo vigente dal 9 agosto 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-27;271~art10 · fonte del testo